REG. CE n. 2092/91 del 24 Giugno 1991 (documento completo in formato PDF)
E’ il regolamento relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari. Tutti i controlli eseguiti da Bio-trace.it avvengono in ragione dei vincoli introdotti da questa normativa.
Inoltre, tutti i documenti prodotti da Bio-trace.it rispecchiano la modulistica prevista dal Reg. CE 2092/91.
D.P.R. 290 del 23 aprile 2001 (documento completo in formato PDF)
Circolare 30 ottobre 2002 (documento completo in formato PDF)
Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 290 del 23 aprile 2001 sancisce, all’articolo 42, comma 3, l’obbligo di "conservare presso l’azienda, a cura dell’utilizzatore, che lo deve sottoscrivere, un registro dei trattamenti effettuati, annotando:
Entra così in vigore il "Registro dei trattamenti", il diario di campo su cui l’agricoltore deve tenere traccia di tutti gli interventi di difesa/diserbo effettuati su tutti i riparti colturali.
In funzione delle esigenze che derivano da tale obbligo legislativo Bio-trace.it permette di redigere la documentazione richiesta dall’ art. 42 e di sfruttare, in ausilio all’attività di compilazione del Registro, tutto il patrimonio informativo messo a disposizione dalle Banche dati che costituiscono il Network Image Line: Fitogest.com® (fitofarmaci), Fertilgest.com® (Fertilizzanti) e Biolgest.com® (mezzi tecnici per l’agricoltura biologica, dalle trappole agli ausiliari).
REG. CE n. 178/2002 (documento completo in formato PDF)
Il REG. CE n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28/01/2002 (G.U.C.E. L 31 del 01/02/2002) renderà obbligatoria dal 1° gennaio 2005 la rintracciabilità agroalimentare, in considerazione del fatto che "La libera circolazione di alimenti sicuri e sani è un aspetto fondamentale del mercato interno e contribuisce in maniera significativa alla salute e al benessere dei cittadini, nonché ai loro interessi sociali ed economici".
Il regolamento CE 178/2002 si applica e disciplina tutte le fasi della produzione agricola, della trasformazione e della distribuzione degli alimenti e dei mangimi prodotti per gli animali destinati alla produzione alimentare.
Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi dovranno essere in grado di individuare chi abbia fornito loro un alimento, un mangime, un animale destinato alla produzione alimentare o qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime. A tal fine gli operatori dovranno disporre di sistemi e di procedure che consentano di mettere a disposizione delle autorità competenti le informazioni che consentono di individuare e sorvegliare i rischi che hanno un’incidenza diretta o indiretta sulla sicurezza degli alimenti.